Direttiva dell'Unione Europea sui medicinali falsificati (EU FMD)

Panoramica generale dell'afta epizootica europea

Con la Direttiva sui medicinali falsificati (FMD) pubblicata nel luglio 2011, il Agenzia europea per i medicinali (EMA) impostare l'inizio degli standard di tracciabilità dei paesi dell'Unione Europea.

 

IL Direttiva sui medicinali falsificati (direttiva 2011/62/UE) introduce misure europee armonizzate per combattere la contraffazione dei medicinali e garantire che i medicinali siano sicuri e che i medicinali in circolazione siano rigorosamente controllati. Le misure includono:

 

  • Caratteristiche di sicurezza obbligatorie – un identificatore univoco e un dispositivo antimanomissione – sull'imballaggio esterno dei medicinali
  • Un logo comune in tutta l'UE per identificare le farmacie online legali
  • Norme più severe sull'importazione di principi attivi farmaceutici
  • Requisiti rafforzati di tenuta dei registri per i distributori all'ingrosso

 

A partire dal 2019, tutti i prodotti farmaceutici devono soddisfare pienamente gli obblighi dell'afta epizootica. Fino al 2025, i paesi dell'UE con un sistema separato come la Grecia e l'Italia devono essere pienamente conformi al regolamento di tracciabilità farmaceutica.

serializzazione track and trace industria farmaceutica

Requisiti di serializzazione

Secondo la FMD dell'UE, la serializzazione deve apparire a livello di unità secondaria o vendibile in Europa. Per abilitare la verifica, i produttori devono prima serializzare il prodotto e inviare i dati serializzati a un repository centrale che può eseguire query su di esso.

 

Per consentire la serializzazione, la verifica e la segnalazione alle autorità, la FMD UE richiede che i produttori contrassegnino le confezioni con quattro elementi di dati che devono essere stampati in formato leggibile dall'uomo e codificati e archiviati in un DataMatrix 2D GS1:

 

  • Identificatore del prodotto
  • Numero di serie
  • Numero di lotto o lotto
  • Data di scadenza

 

L’uso del quinto elemento di dati – il numero di rimborso nazionale – è facoltativo e pochi stati nell’UE possono richiedere di includere lo stesso in un identificatore univoco per collegare il rimborso di un prodotto farmaceutico nell’ambito di un programma di medicina socializzata.

 

I produttori farmaceutici e i commercianti paralleli devono comunicare i dati a un hub centrale dell'UE gestito dal Organizzazione europea per la verifica dei medicinali (EMVO), che integra anche gli utenti nell'Hub. Ciò spingerà i dati verso archivi di dati appropriati gestiti dalle corrispondenti organizzazioni nazionali di verifica dei medicinali (NMVO), che sono responsabili dell'onboarding degli utenti finali e del funzionamento dei sistemi nazionali.

Requisiti di segnalazione

Ai sensi della FMD europea, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (MAH) è tenuto a inviare i dati anagrafici del prodotto e i dati della confezione del prodotto serializzati.

I dati anagrafici includono:

 

  • Codici prodotto
  • Modulo
  • Forza
  • Dosi per confezione
  • Tipo di confezione
  • Mercato/i di destinazione per la distribuzione
  • Futuri ed eventuali aggiornamenti ai dati anagrafici del prodotto

I dati del pacchetto del prodotto serializzato includono:

 

  • Codici prodotto
  • Numero di lotto/lotto
  • Data di scadenza
  • Numeri seriali
  • Eventuali aggiornamenti ai dati del pacchetto di prodotti serializzati

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